Il credito d’imposta per le spese di sanificazione - Euroconference News

2022-08-08 02:43:22 By : Ms. Sandy Li

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Il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è stato introdotto con l’articolo 64 D.L. 18/2020, ovvero il Decreto Cura Italia.

Tale articolo ha previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione il riconoscimento, per il periodo d’imposta 2020, di un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Decreto Liquidità, articolo 30 D.L. 23/2020, ha esteso l’ambito oggettivo della disposizione agevolativa, prevedendo l’attribuzione del credito d’imposta anche alle spese, sostenute nell’anno 2020, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con la circolare 9/E/2020, al paragrafo 13, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte e professione per:

L’articolo 125 Decreto Rilancio, in sostituzione della misura precedentemente prevista (sono abrogati gli articoli 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità), ha introdotto, al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per:

un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il  credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

L’articolo prevede che sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare 9/E/2020 e dell’elencazione delle spese comprese nell’agevolazione, sorge il dubbio circa la possibilità di usufruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute per l’acquisto di macchine capaci di generare ozono per la sanificazione dell’aria.

Per molte imprese, infatti, che devono sanificare spesso gli ambienti di lavoro (si pensi a strutture ricettive, a ristoranti, ad ambienti aperti al pubblico dove non è facile garantire il ricambio dell’aria, ecc.), potrebbe risultare assai più economico acquistare un macchinario di questo tipo piuttosto che sostenere spese periodiche, chiamando imprese esterne specializzate in sanificazione.

Con il Protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482, il Ministero della Sanità ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore.

Si potrebbe quindi ritenere l’utilizzo di un macchinario capace di generare ozono come sostitutivo di un qualsiasi intervento di sanificazione e come tale agevolabile col credito d’imposta previsto.

In realtà, non c’è chiarezza sull’efficacia di tali sistemi di purificazione dell’aria rispetto alla contaminazione da Sars2 – COV.

La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, in materia di Covid 2019, precisa che “le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%) etanolo (62%-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato”.

La circolare non fa riferimento a sistemi alternativi di sanificazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Non si applicano i limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’individuazione dei criteri e delle modalità per l’applicazione e la fruizione del credito d’imposta è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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