Incentivazione generatori a biomassa: i nuovi requisiti - BibLus-net

2022-09-16 21:36:00 By : Ms. Bella Tian

Il dlgs 199/2021 richiede una certificazione ambientale con classe di qualità tra 4 e 5 stelle. Dal GSE come accedere agli incentivi

Dal 13 giugno 2022 sono in vigore i nuovi requisiti (ai sensi del dlgs n. 199/2021) per i generatori di calore alimentati a biomassa (caldaie, stufe e termocamini) ai fini dell’acceso agli incentivi fiscali.

L’entrata in vigore del provvedimento con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED II), infatti, ha portato con sé diverse novità normative.

L’accesso agli incentivi previsti per i generatori di calore alimentati a biomassa richiede una certificazione ambientale, con classe di qualità tra 4 e 5 stelle. Questo in sintesi quanto si legge nel comunicato del GSE:

Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017. Nel caso invece di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Si specifica inoltre che nel caso di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi dello stesso decreto.

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Vedi anche l’articolo precedente: Dal 13 giugno l’obbligo di impianti a fonti rinnovabili.

Sempre più persone scelgono l’energia pulita dei generatori di calore a biomasse (con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili) per riscaldare in modo ecosostenibile; la certificazione dei generatori consente di quantificare e garantire la sostenibilità ambientale di questi impianti.

Il decreto n. 186/2017 ha stabilito i criteri con cui valutare la qualità ambientale degli impianti a biomasse, anche in riferimento al rendimento; nonché le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione.

La certificazione dei generatori di calore è rilasciata sulla base di specifiche prestazioni emissive definite con riferimento alle emissioni di polveri, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio; in riferimento ai livelli prestazionali assicurati, si assegna una specifica classe di qualità.

In particolare, sono previste 5 classi, per ognuna delle quali sono assegnate un relativo numero di stelle: dai generatori con 1 stella, con i livelli prestazionali più bassi, si può arrivare ai generatori termici con 5 stelle, in grado di offrire le prestazioni più alte in termini di rendimento e con i valori più bassi di emissioni inquinanti prodotte.

Il provvedimento individua, inoltre, le diverse tipologie di impianti a biomasse legnose:

Il GSE fa il punto sulle nuove disposizioni introdotte dal dlgs 199/2021, di recepimento delle direttiva RED II, in merito ai generatori di calore a biomasse.

In particolare, ribadisce che l’accesso agli incentivi per la sostituzione degli impianti esistenti rientranti nella prima categoria, richiede una certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore, distinguendo i requisiti di accesso per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, alimentati a biomassa, a carbone, olio combustibile o a gasolio, da quelli di nuova installazione:

Dal 13 luglio 2022 si applicheranno i nuovi requisiti anche alle richieste di accesso al meccanismo in Conto Termico e dei Certificati Bianchi.

In merito alle richieste di incentivo in Conto Termico, per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, le richieste devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità, in base alle nuove disposizioni.

Lo stesso requisito è richiesto per i generatori già inclusi nel “catalogo apparecchi” del Conto Termico, la cui funzionalità sarà inibita fino al tutto il mese di luglio 2022 per il necessario aggiornamento.

Infine, per quanto riguarda l’accesso ai Certificati Bianchi, il GSE ricorda che, a partire dal 13 giugno 2022, l’Allegato II del dlgs 28/2011 viene sostituito dall’Allegato IV  “Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento” del dlgs 199/2021.

L’aggiornamento si riferisce a tutte le istanze (PS, PC, RVP) presentate dal 13 giugno 2022.

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